Ultima modifica: 24 Agosto 2022
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Circ. n. 245 – Ritorno a scuola – le regole anti-Covid.

Circ. n. 245

 

Bologna, 24/08/2022

 

 

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Oggetto: Circ.245-Ritorno a scuola – le regole anti Covid

Con la nota 1998 del 19 agosto il Ministero dell’Istruzione riepiloga le regole anti Covid, valide fino al 31 agosto e fornisce indicazioni per l’avvio del prossimo anno scolastico.

In sintesi, decadono gli obblighi per studenti e personale scolastico: via le mascherine, via il distanziamento, stop obbligo vaccinale.

Nella nota del 19 agosto 2022, il Ministero ricorda la normativa in scadenza il 31 agosto, che ha accompagnato la gestione dei casi di positività nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 2021/22

“Il decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti:

  • al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
  • la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
  • nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico autosomministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
  • negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
  • in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.”

 

Queste misure che scadono il 31 agosto e che quindi – sempre salvo ulteriori interventi – non avranno validità dal 1° settembre.

Per quanto riguarda la gestione dei casi positivi, posto che i provvedimenti sanitari di isolamento per i soggetti positivi all’infezione da SARS Cov–2 sono ancora in vigore e  prevedono 7 giorni per i vaccinati con terza dose o che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni e 10 giorni per i non vaccinati e coloro che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti da oltre 120 giorni, le indicazioni dell’IIS si limitano a ribadire che non è permesso agli studenti di recarsi e permanere a scuola con test Covid positivo, ma queste indicazioni non sono state ancora né integrate, né accennate dal Ministero dell’istruzione  per quanto riguarda la gestione – a livello didattico – dello studente in isolamento.

 

La gestione del caso positivo per ora attiene al DL n. 24/2022, che ha previsto che gli alunni in isolamento possano seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta della famiglia o dello studente se maggiorenne (abrogata la parte relativa alla necessità di un certificato medico che attestasse la possibilità di seguire la DAD).

La norma, quindi, prevede ancora la DAD per lo studente positivo.

Dovrà essere il Collegio docenti – a meno di eventuali nuovi interventi normativi da parte del Ministero – a deliberare in materia di attività didattica per lo studente che non ha accesso a scuola causa infezione da SARS Cov – 2.

E, anche in base all’esperienza dello scorso anno, la delibera dovrà contenere in maniera specifica i casi per cui potrà essere attivata la DAD. Ossia quei casi, come l’infezione da SARS Cov – 2, giustificati dalla normativa vigente.

Quello che manca è la gestione della strumentazione da parte degli insegnanti, gli orari, le risorse. Aspetti che non sono più inquadrati, per il momento, in un contesto normativo.

Si attende infatti la sottoscrizione del nuovo Contratto per dare seguito a quanto indicato nell’ATTO DI INDIRIZZO

Secondo quanto contenuto nel testo, il contratto dovrà disciplinare:

  • formazione specifica
  • salute e sicurezza
  • tempo di lavoro
  • diritto alla disconnessione
  • gestione delle attività funzionali all’insegnamento, in modo da non dover generare nuove necessità di fabbisogno di orario di insegnamento.

 

Si confida nel buon senso e nella responsabilità di tutto il personale della scuola e degli utenti.

Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica 

                                                                             Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 

 

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