Circ. n. 91 – Aggiornamento misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID – 19.
Circ. n. 91
Bologna, 02/12/2021
Ai Docenti
Ai Genitori
e p.c. Alla Dsga f.f.
A tutto il Personale ATA
A tutti gli Stakeholders
Oggetto: aggiornamento misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus COVID – 19.
Martedì 30 novembre, si era parlato di un ritorno alla didattica a distanza anche con un solo contagiato in classe, secondo quanto si leggeva in una circolare del 29 novembre, in serata, però, fonti del governo hanno chiarito che, alla luce dell’attuale situazione epidemiologica, continuano a valere le precedenti regole sulla quarantena in classe.
Si riepilogano, dunque, quali sono le regole attualmente in vigore.
Nel protocollo, emanato lo scorso 4 novembre, si prescrive che, se la Asl non può intervenire, è il dirigente scolastico insieme al referente Covid a dover individuare i possibili “contatti scolastici” del caso positivo e a prescrivere le misure, seguendo le indicazioni contenute nel documento.
La scuola deve poi comunicare le disposizioni da intraprendere agli studenti (o ai genitori, in caso di minorenni) e agli insegnanti, che sono venuti a contatto con il positivo entro le 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’esecuzione del tampone. Il referente Covid deve comunicare alla Asl le misure adottate.
Il nuovo protocollo prevede un tampone, da effettuare il prima possibile, dal momento in cui si è stati informati del contatto (“tempo zero” T0). Se il risultato è negativo si può già rientrare a scuola senza fare la quarantena. Bisognerà effettuare un secondo tampone dopo cinque giorni (“tempo 5” T5).
Cosa succede con un solo caso?
I compagni dello studente (o del docente) positivo devono fare il “tampone 0”, cioè prima possibile. Rientrano subito in classe se il risultato è negativo. Dopo, altri cinque fanno l’altro test.
Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe dell’alunno positivo (o che hanno svolto attività in compresenza con il collega positivo) la situazione cambia. Se sono vaccinati fanno il test e restano a scuola, se non lo sono vanno in quarantena per 10 giorni anche se il primo test è negativo. Rientrano se il nuovo tampone dà il via libera. Per le altre classi non sono previsti provvedimenti, salvo disposizioni diverse della Asl.
Cosa accade con due casi: differenze tra vaccinati e non vaccinati
Gli alunni vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi proseguono la sorveglianza con i due test, a zero e cinque giorni. Quelli non vaccinati invece vanno in quarantena per 10 giorni anche se negativi al primo esame. Per i docenti si procede allo stesso modo (come già succedeva per un solo caso). Per primaria e secondaria di primo grado (gli studenti non possono vaccinarsi perchè under 12) tutti a casa per 10 giorni.
Con tre casi si torna in Dad
Alunni e docenti che hanno svolto attività in presenza, dopo aver fatto il primo tampone, anche se negativo, vanno in quarantena. L’isolamento dura 7 giorni per i vaccinati e 10 per i non vaccinati. Prevista la didattica a distanza.
Cosa succede dalla scuola dell’infanzia fino alla prima classe della scuola media
Diverso il caso dei servizi per l’infanzia, primaria e prima media, dato che gli under 12 non possono ancora essere vaccinati. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione o gruppo del positivo è prescritta la quarantena di dieci giorni con tampone alla fine del periodo di isolamento.
Gli educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione del bambino positivo dovranno osservare il periodo di quarantena che varia da sette giorni (per i vaccinati) a dieci giorni (per i non vaccinati). Anche loro dovranno fare un tampone dopo l’isolamento. La valutazione del singolo caso è, comunque, a carico del dirigente in base al tempo di permanenza nella sezione e l’entità del contatto diretto con il positivo.
Favorire la didattica in presenza
Nella nota tecnica di accompagnamento, il Ministero dell’Istruzione scriveva che l’obiettivo principale è favorire la didattica in presenza, supportare il dirigente scolastico nelle iniziative da assumere in presenza di casi positivi Covid-19 in ambito scolastico. Rendere il più possibile omogenee a livello nazionale le misure di prevenzione da attuare. Promuovere il coordinamento tra scuola e autorità sanitarie locali per l’attuazione delle misure di sanità pubblica.
In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici.
Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario.
Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
- informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
- individua i «contatti scolastici», come di seguito riportato;
- sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»
- trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
- segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.
Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia,
- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria),
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo
Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).
Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza e trasmette loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire.
- In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:
- il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP;
- le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
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