Circ. n. 294 – Adempimenti da espletare durante gli scrutini: Piani di Apprendimento Individualizzato e Piani di Integrazione degli apprendimenti – Ordinanza Ministeriale (O.M.) 16/05/2020 n.11.
Circ. n. 294
Bologna, 25/05/2020
Ai Docenti
e p.c. Ai Genitori
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Oggetto: adempimenti da espletare durante gli scrutini: Piani di Apprendimento Individualizzato e Piani di Integrazione degli apprendimenti – Ordinanza Ministeriale (O.M.) 16/05/2020 n.11.
L’O.M. n.11 del 16 maggio 2020 prevede che le istituzioni scolastiche attivino, nel I ciclo di istruzione, Piani di Apprendimento Individualizzati e Piani di Integrazione degli Apprendimenti, aventi le seguenti caratteristiche:
– il PAI (Piano di apprendimento individualizzato) è predisposto dai docenti del Consiglio di classe, in caso di valutazioni inferiori a sei decimi. L’art.6 dell’O.M. (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) richiama l’art.2. comma 2 del D.Lgs. n.62 del 2017, nel quale si stabilisce che “l’istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o on via di prima acquisizione”.
Nel PAI sono indicati gli obiettivi di apprendimento, da conseguire o da consolidare (art.3 comma 5 O.M.), ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. In tale documento andranno quindi indicate le discipline, in cui un alunno ha conseguito una valutazione inferiore a sei decimi.
Nell’O.M. è precisato che il PAI va allegato al documento di valutazione, che verrà consegnato alle famiglie, senza accennare ad una sua eventuale condivisione con le stesse, a differenza di quanto accade peraltro per il PEI e il PDP (per alunni con BES).
– Il PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti) si configura come una vera e propria riprogettazione disciplinare, a cura del Consiglio di classe, in cui saranno inserite tutte le attività didattiche eventualmente non svolte, rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno scolastico. Nel PIA si specificheranno quindi gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento (art.2 O.M.).
In sintesi, il PAI è uno strumento centrato sugli obiettivi di apprendimento non conseguiti, mentre il PIA è centrato sulle attività di insegnamento/apprendimento, non svolte in DaD e anche in presenza.
In sede di scrutinio, occorrerà redigere i PAI e i PIA, nelle classi in cui se ne presenterà la necessita.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
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