Sorveglianza sanitaria positivi al COVID
Nel protocollo condiviso del 6 aprile 2021 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” a pagina 16 è scritto
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Sulla base di questa indicazione solamente i lavoratori risultati positivi al SARS-Cov-2 che hanno subito l’ospedalizzazione, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima del loro rientro, oltre a quelli che per motivi di salute sono stati assenti per oltre 60 gg. continuativi.