Circ. n. 98 – Obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre docenti e ATA: ecco come avverrà la verifica – FAQ del Ministero dell’Istruzione.
Circ. n. 98
Bologna, 13/12/2021
Ai Docenti
Alla Dsga f.f.
A tutto il Personale ATA
A tutti gli Stakeholders
Oggetto: obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre docenti e ATA: ecco come avverrà la verifica – FAQ del Ministero dell’Istruzione.
Dal 15 dicembre scatta l’obbligo vaccinale per docenti e Ata introdotto con il decreto legge n.172/2021. Da mercoledì prossimo il personale scolastico dovrà dimostrare di aver effettuato la vaccinazione o averlo prenotato nei successivi 20 giorni.
Con l’introduzione dell’obbligo vaccinale, cambia anche la verifica quotidiana. A questo proposito, si ricorda che per le scuole vige una piattaforma diversa per il controllo del green pass rispetto a quella comune (possibile tramite l’app Verifica C-19).
Il canale d’accesso continuerà ad essere il sistema informatico Sidi che le scuole già adoperano per le loro pratiche amministrative.
Da mercoledì 15, i Referenti COVID, delegati dal Dirigente scolastico, dopo essersi “loggati” vedranno comparire sullo schermo una nuova funzione relativa proprio all’obbligo vaccinale. Grazie al supporto dei servizi informatici del Ministero dell’Istruzione, essi potranno accertare telematicamente se docente o Ata è in regola con le vaccinazioni, senza dover richiedere alcuna documentazione cartacea.
Il verificatore troverà a video un cruscotto con una spunta VERDE, accanto al nome del docente o amministrativo vaccinato, oppure rossa se invece non lo è (come già accade per il green pass).
Probabilmente, la procedura dovrà essere effettuata ogni giorno, perché la data di scadenza della vaccinazione potrebbe essere considerata informazione sensibile e, dunque, non divulgabile.
In attesa delle ulteriori indicazioni alle scuole. in arrivo nelle prossime ore, è chiaro che il controllo sullo stato vaccinale si sommerà a quello del green pass.
Seguono FAQ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
Scarica la circolare:
FAQ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Come si adempie all’obbligo vaccinale?
L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo entro il periodo di validità della certificazione verde.
Il richiamo per la terza dose entro quanto tempo deve essere effettuato?
Il decreto-legge dispone che dal 15 dicembre 2021 la somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 (come modificato dal comma 1 art 3 D.L 172/2021 che riduce da 12 a 9 mesi la durata della certificazione verde a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario).
Ho fatto la terza dose di vaccino, riceverò il Green pass?
Sì, viene emessa una nuova Certificazione verde Covid 19 e sarà inviato via sms o email un messaggio con un nuovo codice Authcode. Le certificazioni vengono emesse il giorno successivo alla vaccinazione e hanno validità per 12 mesi dalla data della somministrazione della dose aggiuntiva al ciclo completato (terza dose per ciclo a due dosi, seconda dose in caso di ciclo completato con dose singola).
I nuovi green pass vengono emessi indicando nel “numero di dosi effettuate/numero totale dosi previste per ciclo vaccinale completo”:
-
2 di 1 nel caso di precedente completamento del ciclo vaccinale con vaccino monodose o con dose unica dopo guarigione da Covid-19;
-
3 di 2 nel caso di completamento del ciclo vaccinale dopo due dosi.
Cosa deve fare chi non ha ancora avviato il percorso vaccinale primario?
Le possibilità date dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono tre:
-
avviare autonomamente il percorso vaccinale, prenotando la prima dose
-
attendere l’invito da parte del Dirigente Scolastico a produrre – entro cinque giorni – la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale o presentare la richiesta di avvio della vaccinazione (quest’ultima dovrà essere eseguita entro venti giorni dall’invito) o comunque l’insussistenza dell’obbligo (ad es. per i guariti ancora in periodo di validità del certificato).
- non seguire il percorso vaccinale ed essere sospesi dall’attività lavorativa.
L’obbligo vaccinale si applica per il personale a tempo determinato e indeterminato?
Sì, l’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.
Chi è escluso dall’obbligo vaccinale?
Si ritengono esclusi dall’obbligo vaccinale il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.
Se non mi vaccino cosa accade?
In tema di sanzioni, “l’accertato inadempimento” determinerà l’immediata sospensione, senza però conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. La sospensione causerà lo stop allo stipendio o a qualsiasi altro compenso o emolumento e sarà efficace fino alla comunicazione al datore di lavoro dell’avvio e del completamento del ciclo vaccinale o della somministrazione della dose di richiamo.
Quanto potrà durare la sospensione senza stipendio e con diritto alla conservazione del posto? La sospensione viene interrotta alla presentazione della documentazione comprovante l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale, entro massimo sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Chi è esente dal vaccino può essere adibito ad altre mansioni?
Il testo della nota evidenzia che “l’art. 4, commi 2 e 7, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4-ter, comma 2, del medesimo decreto-legge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
In tal caso, spiega il Ministero, “il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 44/2021)”.
I genitori continuano ad accedere ai locali scolastici anche con il green pass derivante da tampone?
I genitori continuano ad accedere alle strutture scolastiche tramite il green pass “base”, dunque vaccinazione o tampone.
Da chi è rispettato l’obbligo vaccinale?
Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre strutture richiamate dal decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172.
A tali fini, tali soggetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.
Quello che viene specificato è che per quanto riguarda la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.
Come gestire la situazione del personale che si vaccinerà per la prima volta tra il 2 dicembre e il 15 dicembre, considerando che per la prima dose la certificazione sarà generata dal 12° giorno dopo la somministrazione e avrà validità a partire dal 15° giorno fino alla dose successiva?
Il lavoratore che non risulta in regola viene invitato a produrre entro cinque giorni la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. Durante i cinque giorni previsti il lavoratore, in via transitoria, può svolgere la propria attività assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in assenza della documentazione richiesta, avverrà “l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”.
È possibile procedere alla sostituzione del personale sospeso?
La nota ministeriale prevede che “per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.
Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente”.
A partire dal 15 dicembre 2021, il rispetto dell’obbligo vaccinale costituisce un prerequisito per il conferimento di contratti di supplenza?
Possono esserci due tipologie di supplenze:
-
supplenze per la sostituzione del personale docente e ATA sospeso
-
supplenze ordinarie, regolari.
Per quanto concerne la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.
C’è un ulteriore elemento che viene chiarito dalla nota ministeriale. Poiché l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo.
Il supplente, dunque, potrà lavorare se ha effettuato la vaccinazione o è guarito dal Covid-19 o, ancora, è esente per motivi sanitari. In assenza di tali requisiti non sarà possibile costituire il rapporto di lavoro.
Il green pass rafforzato sarà necessario per partecipare alle prove concorsuali?
Per lo svolgimento del prossimo Concorso Infanzia e Primaria saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati in possesso di Green Pass Base o Green Pass Rafforzato (controllare la tabella pubblicata dal Governo circa le attività consentite con Green pass base e rafforzato).
Chi è tenuto a mostrare la certificazione verde COVID-19 all’interno degli istituti scolastici?
- Tutto il personale scolastico (dirigente scolastico, personale docente e personale ATA) ha l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde .
- L’obbligo è stato esteso anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e agli studenti che frequentano gli Istituti Tecnici Superiori (ITS)
- Inoltre, l’obbligo di esibire la certificazione verde COVID-19 riguarda tutti i soggetti esterni che prestino attività lavorativa o professionale nella scuola, ai genitori e familiari degli studenti e a tutte le persone che, a qualunque titolo, entrino nei locali scolastici.
Sono esenti:
- i bambini, gli alunni e gli studenti, coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore;
- i soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021.
Il personale scolastico che non ha ricevuto la Certificazione verde COVID-19 pur avendone i requisiti, può accedere ai locali con altro certificato?
Sì, in caso la Certificazione verde COVID-19 non sia stata generata e non sia stata consegnata all’interessato in formato cartaceo o digitale pur avendone i requisiti, è possibile presentare un certificato rilasciato dalla struttura sanitaria o dal professionista sanitario o dal medico di medicina generale che ha effettuato la vaccinazione. Il certificato può sostituire il green pass anche se attesta l’avvenuta guarigione o l’esito negativo di un tampone antigenico rapido (entro 48 ore dal prelievo) o molecolare (entro 72 ore).
Sono previste sanzioni amministrative in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale?
L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”. La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.