Ultima modifica: 8 Novembre 2018
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Circ. n. 70 – obbligo vaccinale – iscrizioni 2019/20.

Circ. n. 70                                                                                                                                                                                                                      Bologna, 07/11/2018

Ai Genitori

Ai Docenti

Alla Dsga

Al Personale ATA

Agli Stakeholders

In Circolari online

 

Oggetto: obbligo vaccinale – iscrizioni 2019/20.

 

La circolare sulle iscrizioni dedica un paragrafo all’obbligo vaccinale, rinviando all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il citato articolo riguarda la procedura semplificata di seguito descritta:

  • le scuole devono trasmettere alle aziende sanitarie locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;
  • le ALS, entro il 10 giugno, restituiscono i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione.
  • nei dieci giorni successivi all’acquisizione degli elenchi con le indicazioni succitate, i dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASL competente.
  • dopo il suddetto invito, le scuole trasmettono all’ASL, entro il 20 luglio, la documentazione presentata dai genitori o la comunicazione dell’eventuale mancato deposito per gli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, per l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia la mancata presentazione della documentazione summenzionata comporta la decadenza dall’iscrizione. Non determina, invece, la decadenza dall’iscrizione né impedisce la partecipazione  agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

 

                                       La Dirigente scolastica                                       

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra