Circ. n. 58 – Nota n.30847 del 24 settembre 2020 del Ministero della Salute su come gestire i casi da Covid-19 o ad esso riconducibili + Dichiarazioni per la riammissione a scuola.
Circ. n. 58
Bologna, 05/10/2020
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Oggetto: Nota n.30847 del 24 settembre 2020 del Ministero della Salute su come gestire i casi da Covid-19 o ad esso riconducibili + Dichiarazioni per la riammissione a scuola.
Il Ministero della Salute, con la nota n.30847 del 24 settembre 2020, ha specificato, ulteriormente, come gestire i casi da Covid-19.
In caso di sintomi sospetti di un alunno, il pediatra o il medico di famiglia devono richiedere, tempestivamente, il test diagnostico al Dipartimento di Prevenzione (DPS).
Le indicazioni riguardano 4 scenari:
- caso, in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- caso, in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
- caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o sintomatologia compatibile con COVID-19, al proprio domicilio
In tutte queste situazioni viene effettuato il tampone, per il quale il documento sottolinea che “gli operatori scolastici e gli alunni hanno una priorità”.
Alunno/operatore scolastico positivo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test risulta positivo, si notifica il caso al Dipartimento di Prevenzione, che avvia la ricerca dei contatti e indica le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica, nella sua parte interessata, secondo quanto previsto dalla Nota del Ministero della Salute, prot. n. 0821311 del 24/09/2020, recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia’.
Per il rientro in comunità, bisognerà attendere la guarigione secondo i criteri vigenti. Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia molecolare), a distanza di 24 ore l’uno dall’altro, con un contestuale doppio negativo, cui potrà conseguire la conclusione dell’isolamento e l’inserimento in comunità.
Alunno/operatore scolastico negativo al test diagnostico per SARS-CoV-2
Se il test diagnostico è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, secondo sua precisa valutazione medica, il pediatra o il medico curante, valuta il percorso clinico/diagnostico più appropriato (eventuale ripetizione del test) e comunque l’opportunità dell’ingresso a scuola.
In caso di patologie diverse da COVID-19, con tampone negativo, il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra che redigerà una attestazione che l’alunno/operatore scolastico può rientrare scuola, poiché è stato seguito il percorso diagnostico- terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.
Alunno od operatore scolastico convivente di un caso accertato
Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.
Si allegano:
- Nota n.30847 del 24 settembre 2020 del Ministero della Salute
- Registro degli allontanamenti e risultanze statistiche protocollo COVID
- Indicazioni operative ad interim per la gestione di casi e focolai di SARS- CoV-2 nella scuola e per la presa in carico dei pazienti pediatrici
- Informazioni per le scuole Regione Emilia-Romagna – 15 settembre 2020
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
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