Ultima modifica: 18 Aprile 2017
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Circ. N.179 – Il livello di inclusione scolastica e la valutazione delle scuole – Approvazione definitiva degli otto Decreti attuativi della Legge n. 107

Circ. n. 179                                                               Bologna, 18/04/2017

                                                                      

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Oggetto: il livello di inclusione scolastica inciderà sulla valutazione delle scuole (Legge13 luglio 2015, n. 107 “Buona scuola”, art. 1, commi 180 e 181, lettera c). Approvazione definitiva degli otto Decreti attuativi della Legge n. 107.

  

In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, in data 7 aprile, sono stati approvati, in via definitiva gli otto Decreti attuativi della Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Buona scuola, che riguardano diversi e importanti aspetti dell’organizzazione scolastica.

Uno di questi è il Decreto Legislativo, recante norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della Legge n. 107, che introduce il “livello di inclusività” nel processo di valutazione delle istituzioni scolastiche, previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

Ogni scuola dovrà predisporre, nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), un Piano per l’inclusione che, per la prima volta, rappresenterà il principale documento programmatico-attuativo della scuola in materia di inclusione e sarà parte integrante del PTOF.

Seguono, in allegato, approfondimenti sui Decreti attuativi della “Buona Scuola”.

 

La Dirigente scolastica

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

 

 

Circ. N.179 – Il livello di inclusione scolastica e la valutazione delle scuole – Approvazione definitiva degli otto Decreti attuativi della Legge n. 107

 

 

Schede di approfondimento sui Decreti attuativi della “Buona Scuola”

Come chiarisce il MIUR nelle schede di approfondimento sui Decreti attuativi della Buona Scuola, per la prima volta nei processi di valutazione delle scuole si terrà conto, attraverso la definizione di specifici indicatori, del “livello di inclusività” raggiunto da ciascuna istituzione scolastica.

Nell’art.4 del provvedimento approvato, avente come oggetto la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica, si stabilisce che questa valutazione è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 28 marzo 2013, n. 80, che stabilisce che il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa sulla base di specifici protocolli di valutazione nelle seguenti fasi:

  1. a) autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
  2. b) valutazione esterna;
  3. c) azioni di miglioramento;
  4. d) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.

Nella valutazione della qualità dell’inclusione scolastica , come chiarisce l’art.4 comma 2 del DDL approvato, un ruolo determinante spetta all’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell’Istruzione (INVALSI), che ha l’importante compito di definire gli indicatori per la valutazione, sulla base di precisi criteri come indicati nel comma citato.

L’INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l’Osservatorio per l’inclusione scolastica di cui si parla nell’articolo 15 del Decreto approvato, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) livello di inclusività del Piano Triennale dell’Offerta Formativa come concretizzato nel Piano per l’inclusione scolastica;
  2. b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
  3. c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per l’inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;
  4. d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
  5. e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
  6. f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

Gli indicatori utilizzati per la valutazione della qualità dell’inclusione scolastica di ogni scuola, vengono definiti, quindi, dall’INVALSI in collaborazione con l’Osservatorio per l’inclusione scolastica istituito nell’art.15 del decreto, dove nel comma 1 si stabilisce, infatti, quanto segue:

È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, che si raccorda con l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”

Si ritiene  utile sottolineare che l’Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica, come chiarisce il comma 2 dello stesso art.15, svolge i seguenti compiti:

  1. a) analisi e studio delle tematiche relative all’inclusione delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata a livello nazionale e internazionale;
  2. b) monitoraggio delle azioni per l’inclusione scolastica;
  3. c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione;
  4. d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;
  5. e) pareri e proposte sugli atti normativi inerenti l’inclusione scolastica.