Circ. n. 134 – validità dell’anno scolastico 2021/2022: criteri di deroga al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale.
Circ. n. 134
Bologna, 28/02/2022
Ai Docenti
e p.c. Ai Genitori
All’A.A. Agli alunni
A tutto il Personale ATA
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OGGETTO: validità dell’anno scolastico 2021/2022: criteri di deroga al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale
Si ricorda che il D.P.R. 122 del 2009, art. 14 comma 7, sancisce che, ai fini della validità dell’anno scolastico, è necessaria la frequenza di almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato. Quindi il D.P.R. 122/09 stabilisce che il tetto massimo di assenze previsto affinché l’anno scolastico possa essere valido è di ¼ dell’orario annuale (in altre parole il 25% dell’orario annuale).
Lo stesso D.P.R. Stabilisce che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.
Si elencano possibili tipologie di assenze derogabili:
- motivi di salute, documentati da apposita certificazione medica, cioè
- particolari e gravi problematiche di salute (patologie di carattere fisico o psichico debitamente certificate) che possono comportare assenze ricorrenti;
- ricoveri e/o terapie e/o cure, debitamente certificati, sia effettuati presso il proprio domicilio che presso strutture ospedaliere o case di cura;
- donazioni di sangue (documentate da relativa attestazione);
- Day Hospital (documentato da relativa attestazione di presenza presso presidio sanitario);
- visite mediche specialistiche (documentate da relativa attestazione di presenza);
- assenza/e documentata/e per chi deve sottoporsi ad una vaccinazione (di qualsiasi tipo);
- assenze, relative a giorni di isolamento o quarantena, disposti dal Dipartimento di prevenzione nei quali l’alunno, che, per qualsivoglia ragione, abbiano impedito all’alunno/a di svolgere le lezioni in DAD (lo stato di isolamento o quarantena deve essere certificato da documentazione medica).
Considerata l’emergenza Covid-19, a causa della quale molti alunni si assentano anche per un solo giorno (a titolo esemplificativo si pensi a quegli allievi con sintomi simili a quelli del Covid19 che per precauzione si assentano dalle lezioni anche per un solo giorno), è possibile derogare le assenze per malattia anche di un solo giorno, purché dette assenze siano debitamente certificate o documentate.
- motivi personali e/o di famiglia opportunamente documentati:
- gravi patologie dei componenti il nucleo familiare dell’alunno/a, entro il 2° grado, debitamente documentate;
- lutto di componenti il nucleo familiare dell’allievo entro il 2° grado;
- provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
- rientro al paese d’origine per motivi legali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore, sottoposto a misure di privazione della libertà personale (C.M. MIUR 22190 del 29/10/2019);
- problematiche degli allievi diversamente abili, che non seguono la programmazione di classe e per i quali sussiste certificazione medica, attestante la difficoltà per detti alunni alla permanenza scolastica per l’intero tempo scuola quotidiano e che specifica il numero di ore di possibile permanenza quotidiana a scuola; per detti alunni si procederà alla deroga delle ore di assenza, dovute ad entrate posticipate a scuola e/o uscite anticipate dalla scuola.
Precisazioni
A proposito della motivazione “Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale”, la Nota MIUR Prot. 22190 del 29/10/2019 avente ad oggetto : “Assenze scolastiche dei figli delle persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale “ relativamente ai bambini, agli alunni e agli studenti figli (o parenti entro il secondo grado) di persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale i quali, nelle circostanze in cui fanno visita ai propri familiari in carcere, sono assenti da scuola, propone la riflessione sul fatto che tale tipologia di assenza viene solitamente ricompresa nel monte ore annuale complessivo e spesso concorre, unitamente alle altre tipologie di assenze possibili, al raggiungimento della soglia massima consentita, determinando la mancata validità dell’anno scolastico e, conseguentemente, l’impossibilità di procedere a scrutinio da parte del consiglio di classe.
Si consideri, inoltre, che in molti istituti di pena del territorio nazionale il giorno del ricevimento risulta essere stabilito in modo rigido, ciò causando la reiterazione delle assenze da scuola sempre nello stesso giorno della settimana.
Pertanto, al fine di contemperare un sereno percorso scolastico con la cura delle relazioni e degli affetti familiari, si invitano le istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione dei bambini, alunni e studenti che si trovino, loro malgrado, ad assentarsi per le motivazioni indicate. Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, potranno, quindi, inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza anche la fattispecie qualificabile come “ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale “. Si precisa che ogni certificazione medica o documentazione relativa alle assenze per ognuno dei motivi suddetti deve essere consegnata agli atti della scuola
Si precisa inoltre che affinché le assenze relative ai suddetti motivi di salute, certificate, siano scorporate dal totale delle assenze effettuate dall’allievo nell’arco dell’anno scolastico, è importante che la certificazione medico-sanitaria relativa al periodo di malattia contenga la data di inizio e la data di fine di detto periodo.
Qualora il certificato medico non contenga una di queste due date( data di inizio o data di fine della malattia) , la certificazione medico-sanitaria deve essere accompagnata dall’autodichiarazione, resa dal genitore/Tutore legale/Affidatario, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativamente al periodo continuativo di malattia ovvero il genitore/Tutore legale/Affidatario deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 il periodo di assenza per motivi di salute ( data inizio e data finale di detto periodo).
Consegna della documentazione giustificativa da parte delle famiglie degli studenti per l’eventuale scorporo di assenze
Tutta la documentazione giustificativa delle assenze derogabili, ivi comprese dunque le certificazioni mediche, deve essere trasmessa/consegnata dalle famiglie degli studenti agli atti della scuola al massimo entro 5 giorni dalla fine dell’evento.
A questo punto due sono i casi possibili:
- pur scorporando le deroghe dal monte ore annuale di assenze effettuate, l’alunno supera il tetto massimo di assenze consentito, ovvero il 25% dell’orario annuale. In tal caso per l’alunno non vi è la validità dell’anno scolastico e dunque l’alunno è escluso dagli scrutini. Pertanto, l’allievo NON è ammesso alla classe successiva o agli Esami di Stato;
- scorporando le deroghe al monte ore annuale di assenze effettuate, l’allievo NON supera il tetto massimo di assenze consentito ovvero il 25% dell’orario annuale e l’anno scolastico è ritenuto valido.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
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