Circ. n. 106 – Differenze tra la mascherina FFP2 e la mascherina chirurgica.
Circ. n. 106
Bologna, 14/01/2022
Ai Referenti COVID
Ai Genitori
Alla DSGA f.f.
Agli alunni
e p.c. A tutti I Docenti
A tutto il Personale ATA
A tutti gli Stakeholders
Sul sito: in circolari online
OGGETTO: Differenze tra la mascherina FFP2 e la mascherina chirurgica.
Atteso che, secondo le indicazioni governative, gli alunni, a scuola, devono indossare le mascherine chirurgiche;
Vista la dotazione di mascherine FFP2, fornita ai vari referenti dei plessi, per il personale e per gli alunni (in caso di necessità), si chiarisce la differenza sostanziale tra mascherine chirurgiche e mascherine Ffp2 è la seguente:
le mascherine chirurgiche bloccano almeno il 9o per cento dei virus in uscita, ma proteggono solo per il 20 per cento da quelli in entrata. Le mascherine chirurgiche bloccano quindi la fuoriuscita di secrezioni respiratorie verso l’esterno, evitando la fuoriuscita di goccioline potenzialmente infette, ma non invece verso l’interno. Se si è positivi al Covid-19 e si indossa il dispositivo, gli altri sono protetti dal contagio; se, invece, si indossa una mascherina chirurgica e si viene in contatto con una persona positiva che non la indossa, il livello di protezione fornito è basso.
In sintesi, la mascherina chirurgica è un dispositivo che protegge gli altri, ma non chi li indossa. E’ efficace, però, se in uno specifico ambiente tutti li portano. La mascherina chirurgica è regolata da marchi Ce e dalla norma Uni En 14683:2019. E’ la più economica.
Le mascherine Ffp2 sono, invece, ritenute dalla comunità scientifica come più efficaci contro la trasmissione del coronavirus, grazie al loro alto potere filtrante sia in entrata che in uscita, che si aggira intorno al 90% in entrambi i casi.
Le Ffp2 devono essere indossate dal personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
Le mascherine Ffp2 Proteggono chi le indossa e chi sta intorno. Come già detto, hanno un’efficienza filtrante, sia in entrata che in uscita, che può arrivare al 94 per cento, e in entrata proteggono anche dalle particelle più piccole dei virus, dette ‘aerosol’. Sono consigliate per chi si trova a stretto contatto con malati di Covid-19, ma anche, viste le recenti indicazioni del Governo, nei luoghi particolarmente affollati, per proteggersi dalla contagiosa variante Omicron. Devono riportare il marchio Ce e Uni En 149. Possono essere indossate fino ad un massimo di otto ore consecutive.
A seguito dell’Ordinanza 09/01/2022, dal 10 gennaio 2022 per il trasporto scolastico, è necessario indossare la mascherina FFP2. Le nuove disposizioni relative all’emergenza Covid-19 prevedono per le alunne e gli alunni della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado che fruiscono del trasporto scolastico l’obbligo di indossare la mascherina FFP2. Le disposizioni sono in vigore fino al 10 febbraio 2022.
Ecco i casi, in cui, con il decreto del 23 dicembre 2021, è diventata obbligatoria la mascherina Ffp2 e ciò fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo:
- su tutti i mezzi di trasporto,
- per accedere a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati,
- per partecipare ad eventi e a competizioni sportiveche si svolgono al chiuso o all’aperto.
E’ obbligatoria la Ffp2 anche su funivie, cabinovie e seggiovie quando nell’impianto ci sono le cupole paravento.
Qualunque sia il tipo, la mascherina va indossata coprendo accuratamente bocca e naso. Prima di indossarla, lavarsi le mani. Inoltre, vanno toccati solo gli elastici e le mani vanno disinfettate ogni volta che si tocca la mascherina.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
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