Ultima modifica: 2 Dicembre 2021
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Circ. n. 90 – Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

Circ. n. 90       

Bologna, 02/12/2021

 

 

Ai Docenti

e p.c. Ai Genitori

Alla Dsga f.f.

A tutto il Personale ATA

A tutti gli Stakeholders

 

 

 

 

OGGETTO: Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.

 

Il Decreto-Legge n.172, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2021, introduce misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento, in sicurezza, delle attività economiche e sociali, tra cui l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico a partire dal 15 dicembre 2021.

Inoltre, è prevista l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, per chi ha completato il ciclo primario di vaccinazione, a decorrere dal 15 dicembre, con esclusione della possibilità di essere adibiti a mansioni diverse.

Come indicato nel decreto di cui in oggetto, il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o il differimento o l’esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall’invito, o comunque l’eventuale insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l’inosservanza dell’obbligo e ne dà comunicazione agli interessati.

L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario, entro la data prevista, oppure della somministrazione della dose di richiamo entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19, come previsto dall’art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, -comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

 

Il Decreto-Legge interviene anche sulla durata del green pass, modificando i termini relativi alla sua validità, a suo tempo fissati dal Decreto- Legge n. 52.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 (green pass) ha una validità di 9 mesi e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Si invita il personale in indirizzo ad un’attenta lettura del documento, allegato alla presente e a procedere per seguito di competenza, ognuno nel rispetto dei propri obblighi contrattuali e di servizio.

 

Si riporta il link, cliccando sul quale sarà possibile accedere al Decreto-Legge n. 172 del 26 novembre 2021:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg

 

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                             Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 

 

Scarica la circolare: