Ultima modifica: 15 Ottobre 2021
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Circ. n. 50 – Assolvimento dell’obbligo scolastico con l’istruzione parentale.

Circ. n. 50 

   Bologna, 15/10/2021

 

Ai Genitori

Ai Docenti

e p.c. Alla DSGA f.f.

Al Personale Amministrativo interessato

e p.c. A tutti gli Stakeholders

In Circolari online

                                                                                                                      

Oggetto: Assolvimento dell’obbligo scolastico con l’istruzione parentale.

 

Premesso che l’istruzione parentale è una delle forme, con le quali può essere assolto l’obbligo scolastico, a tal proposito, si ricorda il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62 art. 23, che stabilisce che: “In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione”. La norma primaria non prevede che i genitori si avvalgano della facoltà di richiedere gli esami di idoneità, ma prescrive che gli studenti debbano sostenerli, anche se il loro regime è diverso rispetto a quelli, comunque, previsti per gli studenti che frequentano i corsi non paritari.

Gli studenti devono essere registrati in anagrafe al Sidi, per essere mantenuti in anagrafe, insieme ai loro tutori legali e per i dovuti controlli, da parte dell’istituzione scolastica.  

Anche se l’ordinamento scolastico vigente continua a prevedere la possibilità, per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale, di non far frequentare la scuola dell’obbligo ai minori, ma di svolgere un percorso di istruzione “privato”, autogestito o realizzato con l’ausilio di soggetti esterni, corre l’obbligo di precisare che, connesso a tale diritto, resta però fermo l’obbligo, per i genitori o per chi detiene la responsabilità genitoriale, di “dimostrare la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli”.

 

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 

 

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