Circ. n. 345 – Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID19 per il personale e gli utenti delle scuole.
Circ. n. 345
Bologna, 26/08/2021
Ai Docenti
Al Personale ATA
e p.c.
A tutti gli Stakeholders
In Circolari online
In Albo pretorio
Oggetto: Disposizioni di sicurezza e certificazione verde COVID19 per il personale e gli utenti delle scuole.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” (GU Serie Generale n.187 del 06-08-2021) pone i dirigenti scolastici nelle condizioni di dover relazionarsi con i propri operatori e utenti per illustrare loro le principali novità, riguardanti le misure di contrasto alla diffusione del COVID – 19, già rese note attraverso la pubblicazione di numerose circolari e avvisi.
Relativamente, invece, all’introduzione dell’obbligo di possesso della certificazione verde COVID19 (green pass), per il personale scolastico e relativi controlli e sanzioni, si riporta in sintesi quanto previsto dall’art. 1 comma 6 del Decreto-legge 6 agosto 2021 n. 111:
Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l’articolo 9-bis è inserito il seguente: “ART. 9-ter” (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario).
- Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2.
- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti, esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità, indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’Istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.
- La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
- Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (omissis)
- Il Ministero dell’istruzione provvede al monitoraggio delle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e dei conseguenti eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di adottare le opportune variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del decreto-legge 19 maggio 2020 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Per completezza di informazione, a seguire si riportano stralci del Parere Tecnico m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE.U.0001237.13-08-202 – Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – Parere tecnico.Capo Dipartimento Stefano Versari:
La “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la sicurezza
Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la “certificazione verde COVID-19”10 per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde.
La certificazione verde “costituisce una ulteriore misura di sicurezza” (Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) ed è rilasciata11 nei seguenti casi:
- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.
Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 202112, ha disciplinato la situazione dei
soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche13 che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.
È previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a “consentire l’accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105” e – allo stato, considerata la sfasatura temporale rispetto al decreto-legge di cui nella presente nota si tratta – agli edifici destinati alle attività educative, scolastiche.
Al personale scolastico in possesso della certificazione di esenzione e, ovviamente, a quello provvisto della “certificazione verde COVID-19”, deve comunque essere fornita informazione in merito alla necessità di continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l’igiene delle mani, nonché il rispetto delle condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell’adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.
Controllo del possesso della “certificazione verde COVID-19”
Il decreto-legge n. 111/2021, stabilito come sopra l’obbligo per il personale scolastico del possesso della “certificazione verde COVID-19”, prevede poi che “i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie … sono tenuti a verificare il rispetto delle
prescrizioni di cui al comma 1…” (articolo 9-ter, comma 4), ponendo a loro carico l’obbligo di verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti siano a qualunque titolo in servizio.
La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale. https://www.dgc.gov.it/web/app.html
A parere dello scrivente, allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendosi sufficiente la registrazione dell’avvenuto controllo con atto interno recante l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato.
Si ritiene in tal modo contemperato l’orientamento in materia del Garante della Privacy (espresso con FAQ15). La violazione del dovere di possesso ed esibizione (comma 1) della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici, quali “organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Alla “sanzione”, che incide sul rapporto di lavoro (di cui ai
paragrafi successivi) si somma, dunque, la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell’obbligo di possesso/esibizione.
Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: conseguenze
Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell’obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.
La sanzione – da 400 a 1000 euro – è comminata ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020,
convertito con legge n. 35/2020, n. 35, che, in quanto compatibili, rinvia alle “disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.” Tale ultimo rinvio, in ragione della previsione “generale” che pone la contestazione della sanzione in capo “agli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”, consente di ritenere, nello specifico della presente nota, che la contestazione medesima debba essere effettuata dai dirigenti scolastici e dai responsabili dei servizi educativi per l’infanzia.
Secondo il tenore letterale del comma 5 del nuovo articolo 9-ter – decreto-legge n. 52/2021, convertito con legge n. 87/2021 – “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.
La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.
Il termine “assenza ingiustificata” ha fatto nascere preoccupazioni circa il rapporto tra la “sanzione” del comma 2 e le previsioni generali (legislative e contrattuali) in ordine all’assenza ingiustificata (in specie l’articolo 13, comma 8, lett. e) del CCNL 2016-2018 e l’articolo 55-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 165/2001).
La questione va inquadrata nei termini della specialità della norma introdotta dal decreto-legge 111/2021. Il comma 2 (articolo 9-ter) non sostituisce la previgente disciplina, che continua ad applicarsi, ove ricorra. Crea però una ulteriore fattispecie di “assenza ingiustificata” – per mancato possesso della “certificazione verde COVID-19” – che conduce ad una conseguenza giuridica peculiare: a decorrere dal quinto giorno, la sospensione senza stipendio e la riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.
Si tratta dunque di due tipi di “assenza ingiustificata”, differenti fra loro in cause ed effetti, nonostante l’uso del medesimo sintagma.
Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”: i quattro giorni
Il già citato comma 2 stabilisce che, “a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto è sospeso
e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
La norma non interviene su importanti aspetti organizzativi correlati:
- Quali conseguenze per le assenze entro il quarto giorno?
- A partire da quale momento è sostituibile l’assente ingiustificato?
- Quale durata per il contratto di supplenza?
Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del
rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
Per non avere compresenti a scuola sia il supplente che il sostituito che, nei termini, si è procurato la certificazione verde, pare più equilibrato suggerire che la decorrenza del contratto di supplenza abbia luogo a partire dal primo giorno di sospensione formale dal servizio, ovvero a decorrere dal quinto giorno dell’assente ingiustificato. Circa la durata dei contratti di supplenza, si ritiene necessario risulti condizionata al rientro in servizio del sostituito, assente ingiustificato per mancato possesso della certificazione verde.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
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