Circ. n. 346 – Dispositivi di protezione che devono indossare i Docenti e il Personale ATA.
Circ. n. 346
Bologna, 28/07/2020
Ai Docenti
Alla DSGA f.f.
Ad Amministrativi e Collaboratori scolastici
Al Referente interno per la sicurezza
e p.c. Ai Docenti
Ai Genitori
Al Medico competente
A tutti gli Stakeholders
Sul Sito in Circolari on line:
Oggetto: dispositivi di protezione che devono indossare i Docenti e il Personale ATA.
A seguire, si riportano i dispositivi di protezione, che devono indossare le seguenti tipologie di lavoratori:
- Collaboratori scolastici nelle attività di pulizia e detersione;
- Docenti/ATA nel caso di gestione di un eventuale caso sospetto da COVID;
- Personale amministrativo, nell’attività di ricevimento front office e nella gestione del cartaceo con spray idro alcolico:
- Per i collaboratori scolastici impegnati nelle attività di pulizia e detersione si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento”.
In particolare “bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per prodotti ad uso professionale) in base al prodotto”. Pertanto la scelta del dispositivo è esclusivamente correlata alo specifico prodotto utilizzato, come peraltro avviene già di norma e come previsto dagli specifici documenti di valutazione del rischio. - Per i docenti/ATA, nella gestione di un eventuale caso sospetto, è sufficiente mantenere il distanziamento di almeno 1 metro e utilizzare la mascherina chirurgica.
- Per il personale amministrativo nelle attività di ricevimento front office è sufficiente la mascherina chirurgica. Relativamente al prospettato utilizzo nella gestione del cartaceo da parte del personale amministrativo di “spray idro alcolico”, si rappresenta che in nessuno dei documenti tecnici del CTS è stato previsto tale utilizzo che, pertanto, si ritiene non necessario.
Il CTS da un lato sottolinea, coerentemente con la risposta data al quesito n. 5, che, in occasione delle attività ordinarie, il rischio da SARS-CoV-2 non modifica le prefigurazioni sull’uso obbligatorio dei DPI definito dalla valutazione dei rischi, e, dall’altro, evidenzia, anche se indirettamente, la sopravalutazione che spesso si rileva del rischio di contagio attraverso il contatto con documenti o altri materiali cartacei.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93
Scarica la circolare: