Circ. N. 19 – Aggiornamento obbligo vaccini: informazioni utili per la scuola, le famiglie e tutti gli stakeholders interessati
Circ. n. 19 Bologna, 18/09/2018
Ai Genitori
Ai Docenti
Alla DSGA
Al Personale ATA
e p.c. Agli Stakeholders interessati
In Circolari online
Oggetto: aggiornamento obbligo vaccini: informazioni utili per la scuola, le famiglie e tutti gli stakeholders interessati.
Visto il decreto n. 73/2017, convertito in legge n. 119/2017, che ha reso obbligatorie le vaccinazioni per i bambini da 0 a 16 anni, compresi i minori stranieri non accompagnati;
Vista la Nota MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002405.06-07-2018: adempimenti vaccinali relativi ai minorenni di età compresa tra i zero e i sedici anni;
si riassume la questione vaccini che presenta ulteriori evoluzioni, come testimonia l’emendamento approvato al decreto Milleproroghe.
Vaccini obbligatori
L’obbligo vaccinale non è stato abolito, per cui per l’anno scolastico 2018/19 resterà vigente secondo il calendario vaccinale di ciascuna coorte di nascita.
Potrebbe essere superato nel momento in cui dovesse diventare legge il DDL sull’obbligo flessibile.
Autocertificazione
La circolare Miur-Ministero della Salute ha modificato in parte quanto previsto dalla legge Lorenzin, introducendo la possibilità di presentare la sola autocertificazione e non anche la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero o il differimento o la copia della prenotazione del vaccino all’ASL.
Le nuove misure, inoltre, si inseriscono in una procedura (quella prevista dalla legge Lorenzin) già in corso.
Ecco cosa devono fare i genitori:
– Nelle regioni senza Anagrafe vaccinale o che non si sono avvalse della procedura semplificata, non è necessario presentare (la legge Lorenzin prevedeva come termine ultimo il 10 luglio 2018) la documentazione attestante l’avventura vaccinazione, ma è sufficiente la dichiarazione presentata entro il termine ultimo di iscrizione(ricordiamo che in fase di iscrizione, i genitori hanno presentato la documentazione ASL oppure l’autocertificazione); in caso di iscrizioni dopo il 10 luglio, le famiglie possono presentare la dichiarazione sostitutiva; le famiglie (sia quelle che hanno presentato la documentazione che quelle che hanno prodotto una dichiarazione sostitutiva) non devono fare nulla, eccetto quelle i cui figli iscritti d’ufficio devono fare un nuovo vaccino o un richiamo, che possono presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione.
– Nelle regioni con Anagrafe vaccinale e che si sono avvalse della procedura semplificata (quindi le famiglie non hanno prodotto nulla in fase di iscrizione), i genitori devono presentare un’autocertificazione (andava presentata entro il 10 luglio 2018), come leggiamo nella circolare:
i bambini, che negli elenchi delle ASL riportano le diciture “non in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”, “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”, possono essere ammessi a scuola previa presentazione da parte dei genitori, entro il 10 luglio 2018, di una dichiarazione sostitutiva attestante la somministrazione delle vaccinazioni non risultanti dall’Anagrafe o la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno 2018.
Documentazione
L’emendamento al Milleproroghe, approvato alla Camera, rafforza quanto indicato nella suddetta circolare e indica il termine entro quando va presentata la documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, l’omisssione, il differimento o l’immunizzazione naturale.
L’emendamento, dunque, prevede la possibilità di autocertificare l’avvenuta vaccinazione dei figli per l’a.s. 2018/19 ed indica il 10 marzo 2019 quale termine ultimo per presentare la succitata documentazione.
Sanzioni
Resta in vigore il divieto di ingresso negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia per i bambini (0-6 anni) non in regola con le vaccinazioni, dopo la cancellazione dell’emendamento che lo prorogava al 2019/2020.
La sanzione del divieto riguarda esclusivamente i bambini dei nido e delle scuole dell’infanzia, mentre per le famiglie degli alunni della primaria e della secondaria (sino a 16 anni), non in regola con le vaccinazioni, sono previste sanzioni pecuniarie da 100 a 500 euro.
Segue un vademecum, per non incorrere in errori, nella gestione della documentazione relativa ai vaccini, delle nuove iscrizioni.
Si allegano:
- modello base di dichiarazione;
- 2018LUGLIO_MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALEU.0002405.06-07-20181
- Circ 19_Obbligo vaccini – Informazioni utili per la scuola, le famiglie e tutti gli stakeholders interessati
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La Dirigente scolastica
Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra
Vademecum
I genitori possono consegnare, in una prima fase, la copia del libretto vaccinale, ma questa dovrà essere successivamente integrata, in quanto la semplice copia del libretto non ha un valore legale.
Diverso è per la copia del libretto timbrata dall’Azienda sanitaria di competenza. In tal caso la scuola si ritrova tra le mani un documento che ha valore legale per il riconoscimento delle vaccinazioni. In effetti il timbro in originale sulla copia è da intendersi come copia conforme all’originale. Meglio sarebbe se, oltre al timbro, fosse stata apposta anche la data all’atto della timbratura.
Altro caso è quello della certificazione delle vaccinazioni effettuate da parte dell’Azienda Sanitaria di competenza. Tale certificazione in originale ha maggiore valore legale e mette fine alle situazioni transitorie.
Ultima modalità è quella dell’autocertificazione da parte dei genitori. In questo caso i due genitori sottoscriveranno un modello nel quale certificano le vaccinazioni effettuate dall’alunno.
L’autocertificazione ha valore legale fino a prova di falso. Si intende che questo documento viene considerato a tutti gli effetti valevole, ma costringe spesso la scuola alla verifica di tale dichiarazione.
In caso questa non dovesse essere veritiera, esporrebbe i genitori o i sottoscrittori della dichiarazione a denuncia penale.
Le famiglie possono anche presentare un certificato che attesti la prenotazione per le vaccinazioni o un certificato che attesti che l’obbligo di vaccinazione è stato annullato in quanto sussiste un pericolo per il minore. Tale certificato deve indicare se tale sospensione è in via temporanea o definitiva.
Per tutte le situazioni “transitorie”, occorrerà prevedere una data limite per il completamento della pratica e per la verifica della documentazione consegnata.
Se la certificazione non dovesse arrivare, la scuola dovrà informare l’Azienda sanitaria di competenza della mancata comunicazione della situazione vaccinale dell’alunno.
https://www.orizzontescuola.it/vaccini-segreterie-che-documenti-accettare-modello-autodichiarazione/
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11 settembre 2018 – Argomenti: Vaccini