Ultima modifica: 28 Aprile 2022
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Circ. n. 181 – Legittimità del nuovo PEI – sentenza del Consiglio di Stato del 26/04/2022.

Circ. n. 181

Bologna, 28/04/2022

 

                                                        

             Alla F.S. Per l’Inclusione

Ai Docenti di sostegno

                                                            e p.c. a tutti i Docenti

Ai Genitori

Al Personale ATA interessato

 

 

Oggetto: legittimità del nuovo PEI – sentenza del Consiglio di Stato del 26/04/2022.

Con la sentenza del 26/04/2022, il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità del nuovo PEI, ribaltando il pronunciamento del Tar del Lazio che, con sentenza n. 9795 del 14 settembre 2021, aveva bocciato il Decreto Interministeriale (Istruzione ed Economia), numero 182 del 2020, recante l’adozione del modello nazionale di PEI e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

La sentenza del TAR era stata motivata in questo modo:

  1. dettatura di norme generali innovative in materia di inclusione, utilizzando lo strumento del Decreto anziché un regolamento;
  2. previsione di una composizione del GLO, diversa da quella contemplata dalla normativa primaria;
  3. previsione dell’esonero di discipline per alcune categorie di studenti con disabilità.

 

Conseguentemente, il Ministero aveva emanato una nota con la quale dava indicazioni operative sugli adempimento, alla luce della sentenza.

Il Consiglio di Stato, con la suddetta sentenza, ha precisato che il decreto non è idoneo a ledere interessi concreti e che l’impugnabilità dei contenuti del Decreto dovrà avvenire nel “concreto provvedere, nei singoli casi particolari, in attuazione o sulla base ed entro i limiti di norme antecedentemente poste.

Per riconoscere la diretta impugnabilità dell’atto – continua la sentenza – è dirimente la sussistenza di una lesione concreta ed attuale della situazione soggettiva dell’interessato che determini, a sua volta, la sussistenza di un interesse attuale all’impugnazione, altrimenti l’impugnativa dell’atto finirebbe per trasmodare in un controllo oggettivo sulla legittimità dell’atto generale, in contrasto con gli enunciati principi sulla natura personale, concreta e attuale dell’interesse per cui l’ordinamento accorda tutela.

Si allega la sentenza.

 

Cordiali saluti.

 

La Dirigente Scolastica 

                                                                             Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3 comma c.2 DLgs n.39/93 

 

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